Art. 7

Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

In vigore dal 28 feb 2017
Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento 1. I dati relativi alle informazioni di cui all' del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice. 2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
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Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento (Art. 7 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo