Art. 6
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 28 feb 2017
1. I soggetti di cui agli comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
Storico versioni
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