Art. 6

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 28 feb 2017
1. I soggetti di cui agli comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati: a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione; c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale; d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
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Obblighi di comunicazione (Art. 6 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo