Art. 2

Requisiti delle società di professionisti

In vigore dal 28 feb 2017
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti: a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1. i soci; 2. gli amministratori; 3. i dipendenti; 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
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