Art. 9

Abrogazioni ed entrata in vigore

In vigore dal 28 feb 2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 2016 Il Ministro: Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 690
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Abrogazioni ed entrata in vigore (Art. 9 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo