Art. 6

Adeguamento della normativa di trasporto

In vigore dal 25 gen 2017
1. Le aziende di trasporto pubblico locale, ovvero le autorità competenti a livello locale laddove presenti, adeguano le condizioni di servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di trasporto e le carte dei servizi, al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al presente decreto e degli indirizzi delle competenti autorità regionali.
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