Art. 6
Adeguamento della normativa di trasporto
In vigore dal 25 gen 2017
1. Le aziende di trasporto pubblico locale, ovvero le autorità competenti a livello locale laddove presenti, adeguano le condizioni di servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di trasporto e le carte dei servizi, al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al presente decreto e degli indirizzi delle competenti autorità regionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-10-27;255#art-6