Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 gen 2017
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale; Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; Visto l' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, il comma 1 che dispone che «al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane», nonché il comma 2 che prevede che le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in coerenza con il citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l', comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che promuove l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito; Visto l', comma 7, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, che prevede, tra l'altro, che il presente decreto sia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, del 1° febbraio 2013, emanato in ottemperanza all', comma 9, del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72; Considerata l'opportunità di adottare, per i nuovi sistemi di bigliettazione elettronica, sistemi multistandard in grado di poter essere più facilmente integrati o interoperabili, anche con i diversi sistemi già esistenti, progressivamente e con tempi commisurati alle esigenze ed alle risorse che potranno rendersi disponibili per investimenti nel settore; Considerata la necessità di salvaguardare gli investimenti già posti in essere per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica esistenti; Considerato che l'obbligo di validazione dei titoli di viaggio, sostenuto da un adeguato sistema sanzionatorio, e l'adozione di soluzioni tecniche e organizzative idonee ad assicurare la validazione dei titoli di viaggio in concomitanza con l'inizio di ciascun viaggio o trasbordo consentono di migliorare la conoscenza dei flussi di traffico passeggeri, di agevolare la lotta all'evasione tariffaria e di attivare procedure di clearing flessibili, regolate in base all'effettiva utilizzazione del servizio; Considerato che l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica rende possibile la gestione coordinata e integrata di più sistemi di mobilità, afferenti a diversi segmenti modali pubblici, collettivi, nonché ad ambiti territoriali differenziati; Considerato che lo sviluppo delle applicazioni mobili, anche in ambito bancario, e di terminali di telefonia mobile dotati di tecnologie di prossimità renderà progressivamente disponibili soluzioni di emissione, caricamento, validazione e controllo in mobilità dei titoli di viaggio; Considerato che il miglioramento dei servizi ai cittadini può essere conseguito anche attraverso la conoscenza dei dati di traffico e di trasporto resi disponibili dai Sistemi di bigliettazione elettronica, e che tali dati utili anche ai fini del monitoraggio e della programmazione del servizio renderanno in maniera indiretta un ulteriore beneficio ai cittadini; Udito il parere n. 551/2016 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2016; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 maggio 2016; Acquisito, altresì, in data 10 giugno 2016, l'assenso all'ulteriore corso del provvedimento da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Viste le note del 22 giugno 2016 e del 27 luglio 2016 con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adottano il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini delle regole tecniche stabilite con il presente decreto si intendono per: a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa; b) «trasporto pubblico locale»: i servizi di trasporto di persone, come definiti dall', comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con esclusione dei servizi non assoggettati ad obblighi di servizio pubblico e svolti in regime di libera concorrenza e senza l'attribuzione di diritti di esclusiva; c) «azienda di trasporto pubblico locale»: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato o qualsiasi ente pubblico che fornisce o presta i servizi di trasporto pubblico locale di persone come definiti nella lettera b); d) «titolo di viaggio»: documento in forma materiale o immateriale o supporto elettronico attestante il diritto alla fruizione di un servizio di trasporto pubblico; e) «titolo di viaggio integrato»: titolo di viaggio indifferentemente utilizzabile su vettori di trasporto diversi che aderiscono ad uno specifico accordo tariffario; f) «supporto del titolo di viaggio»: ogni dispositivo portatile basato anche su carta senza contatto o su terminale abilitato alla comunicazione di prossimità, atto ad ospitare o disporre il pagamento del titolo di viaggio, consentendone il caricamento, la validazione ed il controllo; g) «emissione di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale viene prodotto il titolo di viaggio necessario per la fruizione di un dato servizio di trasporto pubblico, normalmente eseguita a seguito dell'avvenuta disposizione o completamento della transazione finanziaria di acquisto da parte dell'utente; h) «caricamento di titolo di viaggio»: operazione tramite la quale il titolo di viaggio emesso viene reso disponibile all'utente mediante caricamento sul relativo supporto o ai sistemi di back-office dell'azienda; i) «validazione di titolo di viaggio»: operazione di riconoscimento della validità di un titolo di viaggio presente, o disposto, sui supporti di cui alla lettera e), normalmente eseguita prima dell'inizio del viaggio, mediante interazione tra il supporto ed una apparecchiatura o dispositivo di controllo, anche di tipo mobile, presente sull'infrastruttura o a bordo del veicolo; l) «controllo di titolo di viaggio»: operazione di verifica dell'idoneità del titolo di viaggio alla fruizione del servizio di trasporto pubblico, eseguita anche mediante interazione tra il supporto di cui alla lettera e) ed un opportuno dispositivo di controllo; m) «sistema di bigliettazione elettronica - SBE»: insieme coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi, di terra e di bordo, periferici e centrali, fissi e portatili, hardware e software, atto a gestire e regolare, in forma automatizzata e secondo date scelte architetturali e tecnologiche, tutte le interazioni tra l'azienda di trasporto e l'utenza, volte all'accesso ed alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale; n) «interoperabilità»: capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze; o) «autorità competente»: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere; p) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-10-27;255#art-1

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