Art. 8

Ricarica dei titoli di viaggio

In vigore dal 25 gen 2017
1. Le aziende di trasporto pubblico locale prevedono la presenza, nelle principali stazioni, nodi di trasporto o punti di vendita limitrofi, di postazioni, anche non presenziate, dotate di sistemi per la ricarica dei titoli di viaggio; prevedono, altresì, procedure per la ricarica in remoto dei titoli di viaggio, attivabili a partire dal proprio sito internet, anche attraverso specifici canali di erogazione servizi e attraverso sistemi di caricamento sui dispositivi portatili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-10-27;255#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo