Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 gen 2017
1. Il presente decreto si applica ai sistemi di bigliettazione elettronica di nuova realizzazione, nonché ai sistemi già esistenti e ai relativi sotto sistemi e apparati in caso di modifiche o ampliamenti strutturali degli stessi. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica già esistenti e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, risultino già avviate le procedure di affidamento per la fornitura dei relativi sottosistemi o apparati. 3. Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica delle aziende operanti nelle regioni e provincie autonome per cui siano già state definite delle direttive tecniche ed i mezzi attrezzati abbiano superato il 50% della flotta necessaria per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni e delle provincie autonome.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo