Art. 8

Verifiche, vigilanza, e monitoraggio

In vigore dal 21 set 2016
1. Le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorità competente. La vigilanza sul regolare svolgimento delle attività viene espletata dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. 2. Le attività di monitoraggio di cui all'allegato, sono svolte con oneri a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. Le relative risultanze devono essere illustrate in apposita relazione tecnica, che deve essere inviata all'autorità competente secondo le modalità definite nel provvedimento di autorizzazione.
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Verifiche, vigilanza, e monitoraggio (Art. 8 Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.) — Testo vigente | Portale Normativo