Art. 10
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
In vigore dal 21 set 2016
1. Le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni effettuate ai sensi delle norme previgenti e ancora valide alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle succitate norme ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le norme tecniche relative alle attività disciplinate nel presente decreto già contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1996.
3. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato decreto del 24 gennaio 1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine.
4. L'allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 luglio 2016
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2809
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-15;173#art-10