Art. 7

Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

In vigore dal 21 set 2016
1. L'autorizzazione di cui agli può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata dall'autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare. 2. Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della autorizzazione, il Capo del compartimento marittimo competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione all'autorità competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
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Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione (Art. 7 Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.) — Testo vigente | Portale Normativo