Art. 4
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla immersione deliberata in mare
In vigore dal 21 set 2016
Modalità per il rilascio della autorizzazione
alla immersione deliberata in mare
1. L'immersione deliberata in mare dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre specifiche norme per la tutela dell'ambiente marino, può essere autorizzata dall'autorità competente per quei materiali di escavo dei fondali marini che sulla base della caratterizzazione e classificazione di cui all', siano compatibili con l'immersione in mare e per le quali siano state verificate le ulteriori opzioni di utilizzo dei materiali di cui al successivo comma 3.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative relative alle operazioni di escavo, trasporto e immersione in mare dei materiali, alla individuazione e caratterizzazione dell'area marina destinata all'immersione dei materiali e alle attività di monitoraggio ambientale, di cui all'Allegato.
3. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare ai sensi del comma 1 presenta apposita domanda di autorizzazione all'autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica prevista nell'allegato e da idonea documentazione intesa a dimostrare di aver prioritariamente valutato le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato, nonché le motivazioni in base alle quali tali opzioni sono state scartate.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura, nonché i pareri delle autorità marittime competenti per le aree interessate. Qualora le suddette amministrazioni non si esprimano nei termini previsti dalle norme vigenti, superato il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità competente può procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente motivato.
5. L'Autorità competente può avvalersi di enti o istituti pubblici per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda. L'autorità competente può, altresì, richiedere al soggetto istante di cui al comma 3, chiarimenti o approfondimenti anche analitici da condurre secondo specifiche prescrizioni.
6. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, si conclude con provvedimento espresso da adottarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3.
Nei casi di richiesta di integrazioni di cui al comma 5, i termini del procedimento vengono interrotti sino al ricevimento dei suddetti approfondimenti.
7. Nel caso di interventi di competenza delle regioni, al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti sulla materia di cui al presente decreto, l'autorità competente è tenuta a trasmettere, per il tramite dell'Autorità marittima, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni tecniche relative all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e necessarie alla compilazione del reporting annuale del dumping secondo l' della London Convention nonché l' del Protocollo del 1996.
8. L'autorizzazione all'immersione deliberata in mare, in zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo nulla osta dell'ente parco o dell'ente gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle specifiche misure di salvaguardia, per i soli materiali di escavo che, in base alle risultanze della caratterizzazione, risultino compatibili con la classe di gestione A di cui all'allegato del presente decreto.
9. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo .
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-15;173#art-4