Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 ago 2016
1. Ferme restando le definizioni contenute nell' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente regolamento si intende per: a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali; b) «fine vita»: insieme delle attività di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto; c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).) — Testo vigente | Portale Normativo