Art. 4
Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.
In vigore dal 7 ago 2016
1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonché agli operatori dei centri di riutilizzo ai sensi dell'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I produttori di AEE e gli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attività di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Tali linee guida sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per favorire le azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento adeguato e di recupero e riciclaggio, il Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mette a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, aggiornata con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-10;140#art-4