Art. 1
Finalità
In vigore dal 7 ago 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 347/2010 del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori;
Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;
Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;
Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio 2009 emendato dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico;
Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l';
Viste le specifiche misure previste per i RAEE dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti»;
Considerato che la progettazione e la produzione ecocompatibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è fondamentale al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto una banca dati contenente le informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite dai produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 233/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità
1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-10;140#art-1