Art. 2
2 / 6Definizioni
In vigore dal 7 ago 2016
1. Ferme restando le definizioni contenute nell' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del seguente regolamento si intende per:
a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, intesi sia come costi economici che come costi ambientali;
b) «fine vita»: insieme delle attività di raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione del bene divenuto rifiuto;
c) «prodotto ricondizionato»: bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-10;140#art-2