Art. 4

Modalità di trasmissione

In vigore dal 12 ott 2016
1. I dati di cui all' devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dagli enti di cui all', comma 1, lettera b). 2. La trasmissione telematica dei dati di cui all' avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche. Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all', comma 2, e nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei servizi di cui al comma 1, la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento. 3. L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli , attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione. 4. Le strutture dei dati e le modalità di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle regole tecniche di cui all', lettera e) del presente decreto, nonché in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. I servizi di cooperazione applicativa saranno pubblicati nell'apposito catalogo dei servizi SICA.
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