Art. 3

Dati contenuti nel SINP

In vigore dal 12 ott 2016
1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato A) e periodicamente conferiti dagli enti di cui all', comma 1, lettera b). 2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e aggregati, sono comunicati al SINP per il tramite dell'INAIL con cadenza annuale, per fini statistici. Per le forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa. Per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la Polizia penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 3. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP, in conformità con quanto disposto dall', comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per le finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi, devono consentire la conoscenza necessaria a tali finalità, con particolare riguardo a: a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unità produttive, nonché delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e della composizione della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenza e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F); b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni, nonché i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F); c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007 richiamato dall' del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F); d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008, dai piani di settore dell'INAIL, implementati a seguito dell'incorporazione di ISPESL e IPSEMA (quali azioni di sistema, soluzioni sperimentate, metodologie, buone pratiche) in relazione alle priorità di intervento individuate secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato F); e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato F); f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenza e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all'allegato F); 4. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: a) allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3; b) allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A); c) allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»; d) allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»; e) allegato E) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all', comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le fonti normative, le rilevanti finalità di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari; f) allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all', comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati di cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari. 5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all', comma 5, sono modificabili con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente decreto e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tali modifiche possono essere proposte da ciascun ente al fine di consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzionalità del SINP e sono sottoposte alle valutazioni del tavolo tecnico di cui all'.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183#art-3

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