Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 12 ott 2016
1. Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all', comma 1, lettera b).
2. Il presente decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del SINP.
3. Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all', comma 1, lettera b).
4. Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL, con le modalità tecniche definite negli .
I contenuti disponibili - ivi compresi i livelli di accesso, le chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle informazioni - sono correlati alle specifiche funzioni e ruoli, precisamente indicati negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F) non sono suscettibili di modifica secondo la procedura prevista all', comma 5.
6. Il SINP rende disponibile agli enti fruitori, di cui all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati dal tavolo tecnico di cui all' nel rispetto degli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riservati ai soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto svolte, anche in relazione alla competenza territoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183#art-2