Art. 5

Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP

In vigore dal 12 ott 2016
Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP 1. Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti dei ministeri competenti. 2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della commissione di cui all' del medesimo decreto legislativo: a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008; b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008; c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali; e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo; f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento; g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta; h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni. 3. Il tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL che garantisce i relativi servizi di segreteria. 4. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, nè alcuna indennità, nè alcun gettone, nè qualsiasi compenso comunque denominato.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2016-05-25;183#art-5

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