Titolo III
Art. 9
Disposizioni comuni
In vigore dal 14 nov 2015
1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all', dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli ed 11.
2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza:
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
Storico versioni
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