Titolo III

Art. 9

Disposizioni comuni

In vigore dal 14 nov 2015
1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all', dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli ed 11. 2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza: a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-08-12;144#art-9

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