Titolo III

Art. 11

Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione

In vigore dal 27 dic 2020
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all', mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva. Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall', comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-08-12;144#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione (Art. 11 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo