Titolo V

Art. 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

In vigore dal 14 nov 2015
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso. 2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
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Funzioni del Consiglio nazionale forense (Art. 13 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo