Titolo I
Art. 5
Elenchi degli avvocati specialisti
In vigore dal 27 dic 2020
1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell', comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all' e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all', comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-08-12;144#art-5