Art. 9

Procedura di accesso

In vigore dal 20 set 2015
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con il medesimo provvedimento sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento. 3. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.
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