Art. 13

Revoca delle agevolazioni

In vigore dal 20 set 2015
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento di cui all', comma 3, e all', comma 3, salvo i casi di forza maggiore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.
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