Art. 14
Monitoraggio, ispezioni e controlli
In vigore dal 20 set 2015
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con il provvedimento del Ministero di cui all', comma 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043
Storico versioni
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