Art. 4

Soggetto gestore

In vigore dal 20 set 2015
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, nonché, fermo restando quanto previsto dall', l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che a tal fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un'apposita convenzione con cui sono regolati i reciproci rapporti. Con la predetta convenzione sono, altresì, definiti gli obblighi informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni. 2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all', nel limite del corrispettivo già previsto nella convenzione relativa alla gestione delle misure di cui al Titolo I, Capi I, II e IV del decreto legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore al 20 per cento.
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