Art. 3

Risorse finanziarie

In vigore dal 20 set 2015
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. Le predette disponibilità possono essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresì, destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata. 2. Il Soggetto Gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con cadenza almeno semestrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2015-07-08;140#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo