Titolo V
Art. 9
Soggetti che hanno cessato l'attività
In vigore dal 23 mag 2015
1. I soggetti, già iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attività finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell', commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, purchè non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali nè a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
Storico versioni
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