Titolo II

Art. 4

Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia

In vigore dal 28 dic 2024
1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. 2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall', comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1. 3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che " Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria".

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Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia (Art. 4 Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.) — Testo vigente | Portale Normativo