Titolo II

Art. 5

Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi

In vigore dal 23 mag 2015
Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi 1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto. 2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali: a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi; b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali: a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile; b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-04-02;53#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo