Titolo IV

Art. 7

Disciplina delle società cessionarie

In vigore dal 23 mag 2015
1. Le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le società non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione è disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformità dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Alle società tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la società cessionaria sia una società controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresì le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.
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Disciplina delle società cessionarie (Art. 7 Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.) — Testo vigente | Portale Normativo