Art. 5
Disposizioni finali
In vigore dal 7 apr 2015
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica anche:
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1101
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-12;31#art-5