Art. 1
Finalità e oggetto
In vigore dal 7 apr 2015
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l', comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e 252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l'appendice "V" del manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati" [http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ], revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che individua lo scenario di esposizione commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio per la bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti vendita carburanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9525 del 17 marzo 2014;
Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, all'Adunanza del 25 settembre 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1054 del 5 febbraio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità e oggetto
1. Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (di seguito denominati PV ).
2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce:
a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
b) le modalità di caratterizzazione delle aree;
c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-12;31#art-1