Art. 3

Criteri generali per la caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica

In vigore dal 7 apr 2015
Criteri generali per la caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica 1. In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie. 2. Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui all'allegato 2, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, si applicano con le seguenti modalità: a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri; b) a integrazione delle indagini dirette possono essere realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi geofisici e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri sito-specifici da utilizzare per l'applicazione dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo comma 3; c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il riferimento è all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 3. L'analisi di rischio è effettuata secondo criteri semplificati di cui all'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site). 4. Fermo l'obbligo di garantire comunque un elevato livello di sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilità strutturale, presenza di linee interrate e sottoservizi, viabilità pubblica.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-12;31#art-3

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Criteri generali per la caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica (Art. 3 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo