Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 apr 2015
1. Ai fini del decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. In particolare, si intende per:
a) misure di prevenzione: gli interventi di cui all'articolo 240, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
b) messa in sicurezza d'emergenza: gli interventi di cui all'articolo 240, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
c) bonifica: l'insieme degli interventi di cui all'articolo 240, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
2. Per le finalità del decreto si intende inoltre per:
a) rete di distribuzione carburanti: insieme degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;
b) punto vendita carburanti: la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-02-12;31#art-2