Art. 7

Servizi di vigilanza

In vigore dal 4 feb 2015
1. Con riguardo alle modalità di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all', comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie. 2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-11-18;201#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizi di vigilanza (Art. 7 Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo