Art. 6

Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 4 feb 2015
1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all', comma 1, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008. 2. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-11-18;201#art-6

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Sorveglianza sanitaria (Art. 6 Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo