Art. 2

Modalità di applicazione

In vigore dal 4 feb 2015
1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per: a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza; b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti; e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio. 3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all', comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare: a) direzione funzionale delle attività; b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente; c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza; d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all', comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008. 4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza. 5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. 6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi; b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertà personale, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina. 7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo.
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