Art. 4
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In vigore dal 4 feb 2015
1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'.
Storico versioni
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