Capo II

Art. 7

Formazione delle liste

In vigore dal 25 nov 2014
1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore. 2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando nella lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi. 3. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia. 4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione. 5. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste. 6. Fermo quanto previsto dall', comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.
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