Capo II

Art. 3

Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

In vigore dal 25 nov 2014
1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio: a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge; b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità; c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell'albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015, sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell'albo dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'albo dell'ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data. 2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.
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Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi (Art. 3 Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo