Capo II
Art. 6
Candidature
In vigore dal 25 nov 2014
1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-11-10;170#art-6