Capo II
Art. 5
Propaganda elettorale
In vigore dal 25 nov 2014
1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
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