Capo II

Art. 5

Propaganda elettorale

In vigore dal 25 nov 2014
1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze. 2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
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Propaganda elettorale (Art. 5 Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo