Capo IISez. I

Art. 8

Sospensione e cancellazione dal registro

In vigore dal 28 gen 2015
1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all', commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione. 2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro. 3. È disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio. 4. L'organismo cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione. 5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione e cancellazione dal registro (Art. 8 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo