Sez. II

Art. 12

Responsabilità del servizio di gestione della crisi

In vigore dal 28 gen 2015
1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
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Responsabilità del servizio di gestione della crisi (Art. 12 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo