Capo III›Sez. I
Art. 15
Criteri per la determinazione del compenso
In vigore dal 28 gen 2015
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Storico versioni
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