Sez. III
Art. 18
Parametri
In vigore dal 28 gen 2015
1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'.
2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202#art-18