Capo II›Sez. I
Art. 6
Effetti dell'iscrizione
In vigore dal 28 gen 2015
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.
3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.
Storico versioni
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